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Mercatini degli hobbisti

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Con D.G.R. n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato i “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale ne i mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”, così come previsto dall’art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. La deliberazione è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e pertanto il 30/06/2018.


A chi è rivolto

Nello specifico, i nuovi articoli da 11 bis a 11 quinquies disciplinano la suddetta attività di vendita occasionale caratterizzandola, in particolare, secondo le seguenti specificità: - attività di vendita esercitata da un minimo di un anno in ambito regionale,
- nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia,
- da parte di coloro che pongono in vendita beni:
appartenenti al settore merceologico non alimentare
rientranti nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
di valore non superiore ad euro centocinquanta ciascuno.

Descrizione

Con D.G.R. n. 12-6830 dell’11 maggio 2018 la Giunta regionale ha approvato i “Criteri per lo svolgimento dell’attività di vendita occasionale ne i mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia”, così come previsto dall’art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. La deliberazione è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e pertanto il 30/06/2018.

Come fare

Con D.D. n. 255 del 15 giugno 2018 sono stati adottati la modulistica tipo e il modello unico regionale di tesserino per la vendita occasionale, in attuazione della D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12- 6830 (in vigore dal 30/06/2018 ).

La partecipazione ai mercatini come sopra definiti sarà consentita solo a coloro che sono in possesso di detti tesserini. I comuni hanno l’obbligo di adeguare le manifestazioni esistenti ed in programma a detta nuova normativa entro 120 gg dalla pubblicazione della Deliberazione su richiamata e pertanto entro il 30/09/2018.

Fino a tale adeguamento, si applicano alle manifestazioni esistenti le previgenti disposizioni relative, in particolare viene concessa la possibilità, per gli operatori non professionali, di richiedere per ogni singola partecipazione apposita autorizzazione temporanea in bollo.

Si comunica inoltre che il Comune provvederà, sulla base delle indicazioni fornire dalla regione Piemonte con D.D. n. 267 del 21 giugno 2018 a trasmettere i dati relativi al rilascio dei tesserini nonché alla comunicazione delle partecipazioni ai mercatini del proprio Comune inserendo i dati in una banca dati unica regionale.

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Argomenti:Pagina aggiornata il 29/04/2023


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