Secondo quando indicato dalle disposizioni dell’ordinanza n. 2/2023, e fino alla cessazione dell’emergenza, sono consentite, nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 2/2023, le attività all’aperto quali:
- attività outdoor: trekking-escursionismo, mountain biking, attività equestre, raccolta funghi etc.;
- pesca in acque interne;
- attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri;
- attività agrosilvocolturali;
Nello specifico, l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II di cui sopra e consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata), nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.
Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate sono soggette ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale, secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. a) punto X).
Descrizione
Secondo quando indicato dalle disposizioni dell’ordinanza n. 2/2023, e fino alla cessazione dell’emergenza, sono consentite, nel rispetto delle misure di biosicurezza descritte nell’Allegato 2 dell’ordinanza n. 2/2023, le attività all’aperto quali:
- attività outdoor: trekking-escursionismo, mountain biking, attività equestre, raccolta funghi etc.;
- pesca in acque interne;
- attività di studio e ricerca, monitoraggio e manutenzione del territorio, compresi gli interventi di manutenzione dei sentieri;
- attività agrosilvocolturali;
Nello specifico, l'attività di ricerca di funghi all'interno della zona di restrizione II di cui sopra e consentita ai soli residenti nei comuni della zona II (evitare che cercatori possano effettuare la ricerca in zone di potenziale circolazione virale e successivamente recarsi in aree dove tale circolazione non risulta ancora dimostrata), nel corso della stessa, dovranno essere assicurate le necessarie misure volte a ridurre il rischio di diffusione del virus della PSA, sia attraverso vettori passivi (cane/i, autoveicoli e/o strumenti e indumenti), sia attraverso il disturbo della popolazione di suidi selvatici presente nell'area.
Le manifestazioni e/o raduni campestri con un numero superiore a 20 persone in aree non delimitate e recintate o prossime alle strade asfaltate sono soggette ad autorizzazione da parte dell’autorità comunale, secondo quanto previsto all’art. 3, comma 1, lett. a) punto X).